La crisi che ha coinvolto il sistema creditizio internazionale ha indotto il Governo italiano ad adottare il decreto legge n.155 del 9 ottobre 2008 recante "misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazioni di crisi dei mercati finanziari internazionali". L’intervento dell’esecutivo propone novità in tema di vigilanza sul sistema creditizio introducendo misure che presentano un impatto immediato sulle banche e sulla loro autonomia. Con un interessante articolo dal titolo "Profili costituzionali della vigilanza bancaria. Autonomia dell’impresa bancaria e crisi di sistema " pubblicato sul sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, il prof. Colavitti ha esposto le misure introdotte dal Governo con il decreto legge n.155 del 2008 e, dopo aver delineato l’assetto normativo che regola l’esercizio dell’impresa bancaria, ha concluso considerando che in attuazione dell’art. 47 Cost., in tempo di crisi, appare legittimo sacrificare l’area dell’autonomia alle esigenze dell’intervento statale.
Pubblichiamo la sentenza n.11117/06 con la quale il Tribunale di Milano ha coraggiosamente contraddetto l’orientamento giurisprudenziale dominante in tema di determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale. Il Giudice Istruttore, Dottor Puliga, ha precisato che, malgrado la definitività delle poste si realizzi con la chiusura del conto, l’esigibilità delle stesse è dalla legge (art.1852 c.c.) prevista, ed il principio di cui all’art.2935 c.c. che individua la decorrenza del termine prescrizionale al momento della possibilità giuridica e non di fatto di far valere il diritto, costituisce un’applicazione pratica del principio di buona fede nel rapporto obbligatorio e di certezza dei rapporti giuridici in generale.
La legge n. 124 del 2008, impropriamente definita “Lodo Alfano”, è stata approvata il 22 luglio 2008 e consta di un unico articolo in base al quale, salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.
Rispetto al “Lodo Maccanico – Schifani”, il provvedimento che si esamina presenta alcune differenze giustificate dal tentativo parzialmente riuscito di recepire quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004.
In particolare, infatti, è stata sancita la temporaneità dello “scudo immunitario” proposto a favore delle più alte cariche dello Stato, circoscrivendolo alla durata della carica, salva l’ipotesi di “nuova nomina” nel corso della stessa legislatura e nella medesima funzione; è stata ammessa la possibilità di rinuncia al relativo meccanismo di tutela da parte dei soggetti interessati; ed, inoltre, è stato consentito ai danneggiati dal reato di far valere le loro ragioni agendo davanti al giudice civile; è stata di regola prevista la possibilità di acquisire prove urgenti perché “non rinviabili”; su un piano diverso, è stata correlativamente stabilita la sospensione dei termini di prescrizione.
Tuttavia, non sembra che la disciplina sia esente da critiche. Cento e più, autorevoli costituzionalisti hanno sottoscritto un documento intitolato “In difesa della Costituzione” con il quale hanno manifestato il loro dissenso rispetto al c.d. Lodo Alfano.
All’appello hanno replicato trentasei costituzionalisti i quali con il testo intitolato “Il lodo Alfano – Appello alla ragione per un nuovo rapporto tra politica e giustizia” hanno manifestato la necessità di adottare un approccio più moderato al tema delle immunità a favore delle alte cariche dello Stato.
Ciò che più interessa è che la legge n. 124 del 2008 pone problemi di legittimità costituzionale, come rilevato da Alessandro Pace nel contributo dal titolo “Cinque pezzi facili: l’incostituzionalità della legge Alfano” pubblicato dal sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.