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18 aprile 2009

Il preavviso si impugna dal 21° giorno a fermo trascritto

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In ordine al provvedimento di preavviso di fermo vi segnaliamo un recentissimo intervento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8890/09 del 14.04.2009 ha inteso confermare quanto già statuito con la pronuncia n. 20301/08.
La Suprema Corte ha affermato come il preavviso non solo non è previsto come atto tipico della normativa di riferimento ma non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia iscritto nei pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene.
Dunque, ad avviso della Corte, il debitore destinatario del preavviso è carente di interesse ad adire il giudice, non essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica.
Il preavviso di fermo, pertanto, non è un atto previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale ed il suo annullamento si risolverebbe in un provvedimento inutile che permetterebbe all’Agente, anche se in ipotesi annullato, di emanare il relativo provvedimento tipico, richiedendone l’iscrizione.
Il preavviso di fermo, quindi, non può essere autonomamente impugnabile.

Il preavviso di fermo amministrativo viene previsto per la prima volta dall’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 57413 del 9.4.2003, “consigliando” agli Agenti della Riscossione di far precedere l’iscrizione del fermo presso il competente PRA da un preavviso contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute entro i successivi venti giorni, “…decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo“.
Prima della menzionata Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, il contribuente riceveva direttamente un atto che lo avvisava che sul suo autoveicolo di proprietà era (già) stato apposto il vincolo del fermo, trascritto al P.R.A.
Infatti il 2° comma dell’art. 86 del Dpr 602/73 dispone che:

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

Oggi, gli Agenti della Riscossione notificano solo il preavviso di fermo, modificato per contenere istruzioni aggiornate, anche in ordine all’organo giurisdizionale cui rivolgere l’eventuale ricorso ed i termini per la sua proposizione.

Le novellate istruzioni indicano che “…il fermo amministrativo sarà eseguito mediante iscrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico tenuto dall’Aci decorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, salvo che non intervenga l’integrale pagamento del debito sopra indicato, salvo che non intervengano o nel frattempo siano già intervenuti un provvedimento di sgravio, un provvedimento di sospensione della riscossione da parte dell’ente impositore, dell’Autorità Giudiziaria, o di dilazione ecc… entro il suddetto termine (art. 4 DM 503/98). Avverso il fermo amministrativo è possibile adire la commissione tributaria provinciale competente entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, solo per vizi propri dello stesso (art. 19 d.lgs546/92 lett. E-ter).

Il preavviso di fermo quindi non costituisce un atto impugnabile, per più considerazioni pratiche:

  • non è previsto da alcuna disposizione di legge;
  • non è atto espressamente previsto dall’art. 19 d.lgs. 546/92;
  • la sua funzione è solo quella di concedere un termine di pagamento;
  • non indica un termine certo di iscrizione del vincolo, da cui far decorrere i 60 giorni per esercitare il diritto di difesa;
  • non è certo che, decorsi i 20 giorni di avvertimento, il fermo venga trascritto.

La Corte di Cassazione con la sentenza che si segnala ha preso nettamente posizione a favore della non impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, fugando qualsiasi dubbio circa la sua natura.

17 aprile 2009

La Corte d’Appello di Napoli dichiara ammissibile il deposito degli estratti conto e si pronuncia a favore della prescrizione decennale e della capitalizzazione annuale

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Siamo lieti di dare visibilità alla sentenza n.80 del 13 Gennaio 2009 con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha affrontato alcune questioni di particolare rilievo per tutti coloro che si occupano di anatocismo.
La Corte è stata chiamata ad esaminare le doglianze mosse da un Istituto di Credito e da una Società a responsabilità limitata avverso una sentenza con la quale il Tribunale, in assenza della documentazione contabile (contratti e estratti conto) si limitava a dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella relativa alla determinazione del tasso d’interesse mediante rinvio agli usi piazza.
La sentenza n.80 acquista una particolare rilevanza, in primo luogo, perché consente che l’attore che non ha depositato gli estratti conto in I grado possa farlo nel secondo grado di giudizio. La Corte d’Appello, infatti, osserva che tali documenti contabili sono indispensabili per la decisione, rinviando alla nota sentenza della Corte di Cassazione n.8203 del 2005.

L’ammissione della produzione degli estratti conto ha indotto la Corte d’Appello a disporre lo svolgimento della CTU. Nel formulare i quesiti per il conferimento dell’incarico al perito, la Corte d’Appello ha mostrato di aderire in maniera chiara a due delle tesi più contestate in materia di anatocismo.

Dalla sentenza si evince che la Corte d’Appello, in primo luogo, si è manifestata favorevole alla tesi in base alla quale il termine di prescrizione decennale dell’azione di restituzione degli interessi decorre dalle singole poste di dare e di avere; pertanto al CTU è stato conferito l’incarico di operare la rielaborazione solo per il decennio antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione.
A ciò si aggiunga che la Corte d’Appello di Napoli, confermando un orientamento che ormai può dirsi consolidato presso tale Giudice, ha mostrato di essere favorevole alla capitalizzazione annuale degli interessi in quanto “rispondente alla condizione di reciprocità richiesta nei successivi interventi legislativi” ovvero nella delibera CICR del 2000.

La Corte d’Appello di Napoli ancora a favore della capitalizzazione annuale degli interessi

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Pubblichiamo la sentenza n.253 del 2009 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando un orientamento già delineato nella sentenza n.1514 del 2008 si è espressa a favore della applicabilità del meccanismo della capitalizzazione annuale degli interessi. La Corte ha statuito che l’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi trova la propria giustificazione giuridica nel combinato disposto dell’art.2948, n.4 c.c. e dell’art. 1284 cc da cui si evince il principio che il saggio degli interessi è determinato in ragione dell’anno.

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