Confermando quanto già disposto con la sentenza n.80 del 2009, la Corte d’Appello di Napoli, in data 22 luglio 2010 ha depositato un’ordinanza nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza di accoglimento di una opposizione a decreto ingiuntivo motivata, esclusivamente, dall’insufficienza della prova fornita dalla Banca mediante l’allegazione parziale degli estratti conto.
Come ha statuito nuovamente la Corte, la prova documentale fornita nel primo grado di giudizio può essere validamente integrata mediante il deposito in appello degli estratti conto che, in base all’art.345 III comma c.p.c., devono essere considerati indispensabili ai fini della decisione. Allo scopo di esaminare la questione di merito, poi, la Corte d’Appello ha disposto lo svolgimento della Consulenza tecnica d’ufficio e, nel conferire l’incarico al perito, ancora una volta, ha inequivocabilmente mostrato di ritenere legittima la capitalizzazione annuale degli interessi debitori.
Nel caos che sta caratterizzando l’appuntamento elettorale del rinnovo dei governi regionali vi è una sola certezza: le regole sono fatte per essere cambiate a proprio piacimento, in barba alla certezza del diritto. Osservate dei bambini che si confrontano in una partita di Monopoli oppure di un qualsiasi altro gioco: c’è sempre qualcuno che cerca di contestare le regole e, perché no?, di cambiarle a proprio favore. Credo che ognuno di noi almeno una volta durante l’infanzia abbia sperimentato il profondo senso di frustrazione che si prova quando durante una partita il primo furbetto di turno cerca di stravolgere le regole.
I bambini, però, risolvono il problema con una soluzione molto semplice: chi non sta alle regole che, peraltro, ha contribuito a stabilire e conosce preventivamente, non gioca. Consigliamo la lettura del contributo che è stato pubblicato sul sito www.costituzionalismo.it nell’ambito della rubrica “emergenza costituzionale” dal titolo “Il decreto-truffa” di Massimo Villone.
Segnaliamo una pronuncia della Corte d’Appello di Brescia del 16 gennaio del 2008 che è consultabile sul sito www.ilcaso.it nella quale l’organo giudicante con ampia, ineccepibile e articolata argomentazione si pronuncia a favore della decorrenza della prescrizione decennale a partire dalle singole poste di dare e di avere. La Corte osserva che nei contratti di durata vige la regola generale in base alla quale ogni singola prestazione ha una sua autonomia sicchè ognuna di esse resta soggetta alle regole comuni e, quindi, anche a quelle sulla decorrenza della prescrizione.
A tale regola generale che vale, naturalmente, anche per il contratto di conto corrente bancario si può derogare solo nei casi tassativi in cui il legislatore ritenga di incidere su detto meccanismo con regole peculiari. Ebbene, nel caso del contratto di conto corrente bancario non è prevista alcuna deroga e, quindi, data l’autonomia delle singole prestazioni, il termine di prescrizione decennale per l’azione di restituzione dell’indebito decorre a partire da ciascuna posta di dare e di avere.