Alla vigilia di elezioni politiche che, come si evince dal sondaggio di opinione “La crisi di Governo e gli scenari futuri” effettuato dall’Istituto Piepoli S.p.a. il 31/1/2008 solo il 35% dei cittadini italiani considerava davvero inevitabili, riteniamo utile fornire degli strumenti che consentano di conoscere meglio il sistema elettorale con il quale, purtroppo, ciascuno di noi sarà chiamato a “scegliere” il proprio rappresentante in Parlamento.
Si tratta di un complesso di regole dettate dalla legge n.270 del 2005, che fino alla caduta del Governo Prodi era da tutti tacciata come la peggior legge elettorale esistente; attualmente, invece, sembra che i numerosi difetti che la caratterizzavano siano scomparsi. E’ necessario, quindi fare chiarezza. A tale scopo segnaliamo, in particolare, un contributo del professor Tommaso Edoardo Frosini che fornisce una efficace e chiara sintesi della legge elettorale. Il contributo, dal titolo “Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico?” È stato pubblicato dal periodico Rassegna Parlamentare, n. 1, 2006 ed è consultabile on line sul sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti a questo link.
Dal momento che la maggioranza dei cittadini attualmente subisce gli effetti di una decisione (quella di andare nuovamente alle urne) che non ha condiviso, pensiamo che sia importante almeno “partecipare alla partita conoscendo le regole del gioco”.
Inauguriamo la sezione del blog dedicata al tema dell’anatocismo bancario dando nuova visibilità al contributo del prof. Daniele Maffeis dal titolo “BANCHE, CLIENTI, ANATOCISMO E PRESCRIZIONE“. Riteniamo che tale contributo possa rappresentare il punto di partenza ottimale per riflettere ancora sul tema dell’anatocismo bancario e, in particolare, sulla questione della determinazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione decennale fissato per la proposizione dell’azione di restituzione.
Infatti, tale argomento necessita di una attenta ed approfondita riflessione, possibilmente scevra da qualsivoglia pregiudizio negativo verso le Banche. Il contributo cui facciamo riferimento affronta la questione con un approccio equilibrato che tende a contemperare il sacrosanto diritto dei correntisti di tutelare i propri interessi con l’altrettanto inviolabile diritto di difesa delle Banche. Quotidianamente, infatti, verifichiamo che gli strumenti che l’ordinamento giuridico rende disponibili ai correntisti per tutelare i propri diritti sono abusati.
Ci capita di difendere gli istituti bancari in giudizi del tutto pretestuosi intrapresi dai correntisti confidando nell’atteggiamento sovente acritico e gravido di pregiudizio assunto da alcuni giudici. E’ nostra intenzione, dunque, sollecitare un confronto sul tema e uno scambio di sentenze che si allineano alla tesi efficacemente esposta dal prof. Maffeis.
Ci preme segnalare una importante pronuncia della Corte di Cassazione che recentemente è intervenuta in un caso di distacco della linea telefonica.
La Cassazione con la sentenza n.23304 del 8.11.2007 ha statuito che se la banca, per un disguido, non dà comunicazione al gestore telefonico dell’avvenuto pagamento di una bolletta, è il gestore, non l’utente, che deve attivarsi per verificare se il pagamento sia in effetti avvenuto. E’ contrario a buona fede il comportamento del gestore che, non avendo ricevuto notizia dalla banca del pagamento, effettui immediatamente il distacco della linea telefonica senza verificare se il pagamento sia stato eseguito.
Questa pronuncia costituisce uno strumento fondamentale per la tutela degli interessi di coloro che utilizzano quotidianamente il telefono per lo svolgimento della propria attività professionale ed è consultabile a questo indirizzo.