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15 maggio 2008

Nuove pronunce sulla prescrizione

Archiviato in:  Anatocismo da admin  alle  18:08

Riteniamo utile pubblicare e dare visibilità ad alcune recenti sentenze con le quali i giudici di merito, rispettivamente, di Torino e di Novara si sono pronunciati sull’individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione per la restituzione di somme che risultano addebitate per interessi anatocistici.
La sentenza n.5671/07 del Tribunale di Torino dispone espressamente che il termine di prescrizione deve essere calcolato a partire da ciascun singolo addebito che si ritenga illegittimamente operato. Dalla chiara lettera dell’art.2935 c.c. l’organo giudicante deduce la piena legittimazione all’azione di ripetizione da parte del correntista a partire dal momento in cui l’indebito pagamento si è verificato. Similmente ha deliberato il Tribunale di Napoli nella persona del giudice Dottor Giulio Cataldi nella sentenza depositata in data 26.11.2007.
Anche la sentenza n.52/08 del Tribunale di Novara riconosce che il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione coincide con il momento in cui l’indebito pagamento si è verificato; tuttavia, il Giudice limita l’applicabilità di tale regola solo al correntista, escludendo che possa essere estesa al fideiussore la cui obbligazione di garanzia diviene effettivamente esigibile solo al momento in cui la banca abbia revocato gli affidamenti concessi al debitore principale e sia receduta dal contratto di credito in essere. Pertanto, è solo dal momento in cui la banca esige il pagamento del saldo debitore finale che il fideiussore è posto concretamente in grado di far valere le eccezioni già spettanti al correntista e comincia a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto allo scorporo di interessi addebitati illecitamente in conto.

19 febbraio 2008

La cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento

Archiviato in:  Riscossione dei tributi da admin  alle  17:02

La questione della legittimità della cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Con ordinanza del 11.01.2006, infatti, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha chiesto alla Corte Costituzionale di verificare la legittimità dell’art.7 comma 2 lettera (a della legge n.212 del 2000 meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente che impone che la cartella esattoriale riporti l’indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione remittente ha sottolineato che la norma in esame, che si colloca sulla scia della legge n.241 del 1990, non è compatibile con l’attività di riscossione svolta dai concessionari. Tale attività, infatti, non è svolta nella forma del procedimento amministrativo.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n.377 del novembre 2007 non ha condiviso le argomentazioni addotte dall’ Ente remittente e ha statuito che l’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente deve essere applicato anche alla riscossione effettuata dai concessionari. Del resto la legge n.241 del 1990 parifica alle amministrazioni pubbliche, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’ ordinanza della Corte Costituzionale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in secondo grado, ha accolto i ricorsi della Gest Line spa e dell’Ufficio delle Entrate di Este confermando la validità della cartella di pagamento, pur in assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento. La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2008 p.27 ed è consultabile al link http://media.camerepenali.it/rassegna/RS323.pdf

La Commissione Tributaria ritiene che è difficile la corretta individuazione delle conseguenze che possono scaturire dall’omessa indicazione del responsabile del procedimento, essendo, la nullità della cartella, una sanzione così grave che deve essere prevista espressamente dal legislatore. L’art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente, invece, non prevede alcuna sanzione.

18 febbraio 2008

La Corte Costituzionale sull’anatocismo

Archiviato in:  Anatocismo da admin  alle  10:38

Continuiamo la riflessione sul tema dell’anatocismo bancario dando spazio alla sentenza n.341 del 2007 con la quale la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla legittimità costituzionale dell’art.25 2° comma, del d.lgs. n. 342/1999.

Tale disposizione normativa, modificando l’art. 120 del d.lgs. n. 385/1993, vi ha inserito un 2° comma che recita: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. L’art.120 del TUB, in buona sostanza, costituisce la base normativa della delibera del 9 febbraio 2000 con la quale il CICR ha disposto che, a far data dal 1.07.2000, è legittimo pattuire in sede contrattuale la capitalizzazione degli interessi purchè sia rispettata la medesima periodicità sia per gli interessi debitori, sia per gli interessi creditori.

La sentenza è indubbiamente molto interessante per coloro che si occupano della tematica dell’anatocismo bancario dal punto di vista degli Istituti di Credito. La questione di maggior rilievo sottoposta al vaglio della Corte, infatti, consiste nel valutare se l’introduzione dell’anatocismo bancario nel nostro ordinamento, in deroga al divieto contenuto nell’art. 1283 cod. civ., può trovare copertura, ai sensi dell’art. 76 Cost., nei “principi e criteri direttivi” contenuti nella legge-delega . Dopo aver sommariamente ricostruito il processo che ha condotto all’approvazione della norma dell’art.25 2° comma, del d.lgs. n. 342/1999 e aver analizzato il contenuto della legge delega n. 142/1992 attuativa della direttiva del Consiglio 89/646/CEE, la Corte Costituzionale ha escluso che, nel caso di specie, si possa configurare un eccesso di delega.

La Corte ritiene compatibile con l’art. 76 Cost. l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. L’art.25 2° comma del d.lgs. n. 342/1999, dunque, nasce da un legittimo processo di adeguamento e completamento della disciplina dell’anatocismo bancario operato dal legislatore delegato ed è, pertanto, conforme all’art.76 Cost.
Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito ufficiale della Corte Costituzionale ed è stato commentato da Alessandro Pace, con un interessante contributo dal Titolo “Anatocismo e riserva di legge” pubblicato dal periodico Giurisprudenza costituzionale 2007, fasc. 5 e attualmente in evidenza sul sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

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