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15 maggio 2008

Nuove pronunce sulla prescrizione

Archiviato in:  Anatocismo da admin  alle  18:08

Riteniamo utile pubblicare e dare visibilità ad alcune recenti sentenze con le quali i giudici di merito, rispettivamente, di Torino e di Novara si sono pronunciati sull’individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione per la restituzione di somme che risultano addebitate per interessi anatocistici.
La sentenza n.5671/07 del Tribunale di Torino dispone espressamente che il termine di prescrizione deve essere calcolato a partire da ciascun singolo addebito che si ritenga illegittimamente operato. Dalla chiara lettera dell’art.2935 c.c. l’organo giudicante deduce la piena legittimazione all’azione di ripetizione da parte del correntista a partire dal momento in cui l’indebito pagamento si è verificato. Similmente ha deliberato il Tribunale di Napoli nella persona del giudice Dottor Giulio Cataldi nella sentenza depositata in data 26.11.2007.
Anche la sentenza n.52/08 del Tribunale di Novara riconosce che il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione coincide con il momento in cui l’indebito pagamento si è verificato; tuttavia, il Giudice limita l’applicabilità di tale regola solo al correntista, escludendo che possa essere estesa al fideiussore la cui obbligazione di garanzia diviene effettivamente esigibile solo al momento in cui la banca abbia revocato gli affidamenti concessi al debitore principale e sia receduta dal contratto di credito in essere. Pertanto, è solo dal momento in cui la banca esige il pagamento del saldo debitore finale che il fideiussore è posto concretamente in grado di far valere le eccezioni già spettanti al correntista e comincia a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto allo scorporo di interessi addebitati illecitamente in conto.

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