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17 gennaio 2012

L’eccezione di prescrizione sollevata dal correntista

Archiviato in:  Anatocismo da staff  alle  18:43

Segnaliamo una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento, GU dott. Loffredo, all’esito dell’udienza del 24/11/2011. La causa veniva chiamata per la riconvocazione del CTU, avendo il Giudice accolto la richiesta avanzata dalla Banca convenuta volta ad ottenere la formulazione di due ulteriori ipotesi di conteggio che tenessero conto di quanto statuito, in tema di prescrizione del diritto del correntista, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010 e dal cd decreto milleproroghe convertito nella legge n. 10/2011. Tuttavia il Magistrato ha ritenuto di dover accogliere altresì una richiesta avanzata per la prima volta in udienza dal Legale di controparte. In particolare l’attrice ha chiesto che fosse affidato al CTU “ un ulteriore quesito specificando la partenza del conto corrente di cui si discute con saldo zero, poiché l’istituto della prescrizione, qualora applicabile, vale per entrambe le parti”.

Il dott. Loffredo ha dunque disposto, nell’assegnare l’incarico integrativo al CTU, che il consulente avrebbe dovuto tener conto altresì dell’eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice azzerando il saldo a far data dal novembre del 1998.

Il provvedimento risulta altamente censurabile sotto molteplici profili di carattere processuale e sostanziale.

In primo luogo, come è noto, l’eccezione di prescrizione non è rilevabile di ufficio, ma deve essere sollevata tempestivamente a pena di decadenza. Nel caso di specie, mentre la Banca ha eccepito la prescrizione del diritto del correntista costituendosi in giudizio venti giorni prima della data indicata in citazione, l’attrice ha eccepito la prescrizione (non è dato comprendere di quale diritto)  per la prima volta in sede di conferimento dell’incarico integrativo al CTU, ossia in una fase istruttoria decisamente avanzata.

Sul piano sostanziale poi, si precisa che, nel caso che ci occupa, la Banca è esclusivamente convenuta e dunque non ha agito, nemmeno in via riconvenzionale, per far valere alcun diritto.

Pertanto, se l’Istituto ha la posizione formale e sostanziale di mero convenuto, quale diritto deve ritenersi prescritto? E dunque perché procedere all’azzeramento del saldo? E’ evidente infatti che, in virtù di quanto sancito dall’art. 2697 c.c., è esclusivamente l’attore a dover provare la fondatezza della propria pretesa.  L’azzeramento del saldo penalizza soltanto l’Istituto convenuto, determinando in capo al correntista un beneficio del tutto ingiustificato ed in contrasto con il principio dell’onere probatorio.

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