La disapplicazione del cosiddetto decreto milleproroghe
Segnaliamo un’ordinanza emessa in data 27/07/2011 dal Tribunale di Benevento, GI dott. Loffredo, che, nell’accogliere l’istanza formulata dal correntista di emissione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., ha disatteso completamente quanto statuito, in tema di prescrizione, dalla sentenza della Cassazione a SU n. 24418/2010 e dal c.d. decreto milleproroghe convertito nella legge n. 10/2011.
Il provvedimento è censurabile sotto diversi profili.
In primo luogo diversamente da quanto argomentato dal Giudicante, la Suprema Corte a Sezioni Unite non ha affatto previsto sic et simpliciter che la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici decorra dalla chiusura del rapporto, ma ha effettuato un distinguo ben preciso tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista. Per i primi la prescrizione inizia a decorrere dalle singole operazioni e non dalla chiusura del conto.
Con riferimento al c.d. decreto mille proroghe, poi, è opportuno ricordare che la legge n. 10 del 2011 è attualmente vigente e, rebus sic stantibus, non sussiste alcuna valida argomentazione giuridica che ne giustifichi la mancata applicazione. Si tratta peraltro, di una legge di interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c. e quindi applicabile anche ai giudizi in corso.
In tal caso, dunque, ricorrono senz’altro i presupposti per non prestare acquiescenza all’ordinanza decisoria, evitando che essa si consolidi e chiedendo che si giunga alla pronuncia della sentenza in modo da poterla contestare. Invece, rinunciando alla sentenza si potrà proporre l’impugnativa del provvedimento ed ottenere altresì la sospensione della provvisoria esecuzione.
A tal proposito si segnala una interessante ordinanza della Corte di Appello di Campobasso del 26/04/2011 che, proprio in virtù di quanto disposto dal c.d. decreto milleproroghe, ha ritenuto sussistenti i gravi motivi per l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.