La Corte d’Appello di Brescia si pronuncia sulla prescrizione
Segnaliamo una pronuncia della Corte d’Appello di Brescia del 16 gennaio del 2008 che è consultabile sul sito www.ilcaso.it nella quale l’organo giudicante con ampia, ineccepibile e articolata argomentazione si pronuncia a favore della decorrenza della prescrizione decennale a partire dalle singole poste di dare e di avere. La Corte osserva che nei contratti di durata vige la regola generale in base alla quale ogni singola prestazione ha una sua autonomia sicchè ognuna di esse resta soggetta alle regole comuni e, quindi, anche a quelle sulla decorrenza della prescrizione.
A tale regola generale che vale, naturalmente, anche per il contratto di conto corrente bancario si può derogare solo nei casi tassativi in cui il legislatore ritenga di incidere su detto meccanismo con regole peculiari. Ebbene, nel caso del contratto di conto corrente bancario non è prevista alcuna deroga e, quindi, data l’autonomia delle singole prestazioni, il termine di prescrizione decennale per l’azione di restituzione dell’indebito decorre a partire da ciascuna posta di dare e di avere.