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18 febbraio 2008

La Corte Costituzionale sull’anatocismo

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Continuiamo la riflessione sul tema dell’anatocismo bancario dando spazio alla sentenza n.341 del 2007 con la quale la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla legittimità costituzionale dell’art.25 2° comma, del d.lgs. n. 342/1999.

Tale disposizione normativa, modificando l’art. 120 del d.lgs. n. 385/1993, vi ha inserito un 2° comma che recita: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. L’art.120 del TUB, in buona sostanza, costituisce la base normativa della delibera del 9 febbraio 2000 con la quale il CICR ha disposto che, a far data dal 1.07.2000, è legittimo pattuire in sede contrattuale la capitalizzazione degli interessi purchè sia rispettata la medesima periodicità sia per gli interessi debitori, sia per gli interessi creditori.

La sentenza è indubbiamente molto interessante per coloro che si occupano della tematica dell’anatocismo bancario dal punto di vista degli Istituti di Credito. La questione di maggior rilievo sottoposta al vaglio della Corte, infatti, consiste nel valutare se l’introduzione dell’anatocismo bancario nel nostro ordinamento, in deroga al divieto contenuto nell’art. 1283 cod. civ., può trovare copertura, ai sensi dell’art. 76 Cost., nei “principi e criteri direttivi” contenuti nella legge-delega . Dopo aver sommariamente ricostruito il processo che ha condotto all’approvazione della norma dell’art.25 2° comma, del d.lgs. n. 342/1999 e aver analizzato il contenuto della legge delega n. 142/1992 attuativa della direttiva del Consiglio 89/646/CEE, la Corte Costituzionale ha escluso che, nel caso di specie, si possa configurare un eccesso di delega.

La Corte ritiene compatibile con l’art. 76 Cost. l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. L’art.25 2° comma del d.lgs. n. 342/1999, dunque, nasce da un legittimo processo di adeguamento e completamento della disciplina dell’anatocismo bancario operato dal legislatore delegato ed è, pertanto, conforme all’art.76 Cost.
Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito ufficiale della Corte Costituzionale ed è stato commentato da Alessandro Pace, con un interessante contributo dal Titolo “Anatocismo e riserva di legge” pubblicato dal periodico Giurisprudenza costituzionale 2007, fasc. 5 e attualmente in evidenza sul sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

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