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9 marzo 2010

Il Tribunale di Napoli a proposito dell’onere della prova

Archiviato in:  Onere della prova da admin  alle  13:39

Segnaliamo la sentenza del Tribunale di Napoli n.1670/2010 che, affrontando la controversa questione della distribuzione dell’onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto la restituzione degli interessi anatocistici, ha rigettato l’istanza di ordine di esibizione che, usualmente, gli attori propongono ai sensi dell’art.210 c.p.c. al fine di far ricadere sulle banche convenute il peso dell’allegazione della documentazione contabile. Il Tribunale ha precisato che i documenti contabili (estratti conto e contratti di conto corrente) sono tutti nella disponibilità potenziale del cliente che, peraltro, ha il diritto di richiederli in base all’art.119 del TUB.

Pertanto, non si può ritenere che la suddetta documentazione sia nell’esclusiva disponibilità delle Banche con impossibilità del cliente a produrla in giudizio. Nè il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sull’attore, nel caso di specie, poteva essere colmato con la CTU contabile dal momento che in mancanza dei documenti essa non potrebbe che avere finalità meramente esplorativa.

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