Il ”lodo Alfano”. Ancora dubbi di legittimità costituzionale
La legge n. 124 del 2008, impropriamente definita
Rispetto al “Lodo Maccanico – Schifani”, il provvedimento che si esamina presenta alcune differenze giustificate dal tentativo parzialmente riuscito di recepire quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004.
In particolare, infatti, è stata sancita la temporaneità dello “scudo immunitario” proposto a favore delle più alte cariche dello Stato, circoscrivendolo alla durata della carica, salva l’ipotesi di “nuova nomina” nel corso della stessa legislatura e nella medesima funzione; è stata ammessa la possibilità di rinuncia al relativo meccanismo di tutela da parte dei soggetti interessati; ed, inoltre, è stato consentito ai danneggiati dal reato di far valere le loro ragioni agendo davanti al giudice civile; è stata di regola prevista la possibilità di acquisire prove urgenti perché “non rinviabili”; su un piano diverso, è stata correlativamente stabilita la sospensione dei termini di prescrizione.
Tuttavia, non sembra che la disciplina sia esente da critiche. Cento e più, autorevoli costituzionalisti hanno sottoscritto un documento intitolato “In difesa della Costituzione” con il quale hanno manifestato il loro dissenso rispetto al c.d. Lodo Alfano.
All’appello hanno replicato trentasei costituzionalisti i quali con il testo intitolato “Il lodo Alfano – Appello alla ragione per un nuovo rapporto tra politica e giustizia” hanno manifestato la necessità di adottare un approccio più moderato al tema delle immunità a favore delle alte cariche dello Stato.
Ciò che più interessa è che la legge n. 124 del 2008 pone problemi di legittimità costituzionale, come rilevato da Alessandro Pace nel contributo dal titolo “Cinque pezzi facili: l’incostituzionalità della legge Alfano” pubblicato dal sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.