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18 luglio 2012

Conto corrente non estinto: nessuna condanna alla ripetizione dell’indebito

Archiviato in:  Anatocismo da staff  alle  10:07

Segnaliamo una recente ed importante ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento, GU dott. Loffredo che, con provvedimento depositato il 04/07/2012,  ha valutato non necessario espletare alcuna attività istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni.

Il dott. Loffredo infatti, si è riportato a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (da ultimo Sezioni Unite sent. n. 24418/2010) secondo cui l’azione di ripetizione non può che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto poiché solo da quel momento si verifica il presunto pagamento indebito. Il Giudice, come più volte evidenziato anche da questo Studio in casi analoghi, preso atto che il conto non era estinto, ha ritenuto di non poter pronunciare condanna alla ripetizione dell’indebito. Infatti, il correntista, può tutt’al più ottenere un provvedimento di accertamento di rettifica del saldo a seguito del ricalcolo operato dal CTU. Tuttavia, secondo il Magistrato, nel caso sottoposto alla propria attenzione, la causa non va comunque istruita in quanto la società attrice non ha proposto, neppure implicitamente, alcuna domanda di accertamento.

Il provvedimento in commento costituisce un importante precedente in tutti i casi in cui i correntisti con rapporto ancora in essere, agiscono esclusivamente per la ripetizione dell’indebito.

Ordinanza del Tribunale di Benevento

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