Consulenza tecnica di parte e ricorso per revocazione ex art.102 l.f.
Pubblichiamo una interessante sentenza con la quale il Collegio preposto ai fallimenti presso il Tribunale di Benevento si è pronunciato in merito ad un ricorso in revocazione proposto dalla curatela di un fallimento ai sensi dell’art.102 l.f.
La sentenza n.1312/2010 ha rigettato il ricorso precisando che tale strumento è funzionale alla correzione di errori attinenti alla sussistenza del credito ammesso al passivo del fallimento oppure relativi alla determinazione del quantum del medesimo credito. La norma dell’art.102 l.f. stabilisce le condizioni per conseguire la revocazione del decreto del Giudice Delegato di ammissione al passivo del credito, precisando che, a tal fine, è necessario che ricorra un errore scaturito da un vizio di percezione della realtà fattuale e che tale vizio sia ricollegabile a falsità, dolo, errore essenziale ovvero ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti, prima ignorati.
Nel caso di specie il collegio ha escluso espressamente che la consulenza tecnica commissionata dalla curatela del fallimento per ricostruire il credito della Banca ammesso al passivo potesse rappresentare un documento nuovo. In realtà, gli unici documenti fondanti le valutazione del Giudice delegato erano gli estratti conto già disponibili sin dal deposito della domanda di insinuazione al passivo. Peraltro, non si ritiene configurabile nemmeno un errore di valutazione del Giudice che possa giustificare la revocazione; infatti, nel caso di specie, eventualmente, ricorreva solo un inesatto apprezzamento del materiale probatorio.