Osservazioni sull’onere della prova nei giudizi di anatocismo
Nei giudizi promossi dai correntisti allo scopo di ottenere la restituzione degli interessi anatocistici spesso si pone il problema della distribuzione dell’onere della prova tra attore e istituto di credito convenuto. Non di rado tale problematica è affrontata e risolta, nei casi concreti, ricorrendo ad una vistosa quanto ingiustificata deroga alla regola di giudizio sancita dall’art.2697 c.c. La suddetta norma dispone che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.”
Pertanto, l’attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa e il convenuto i fatti modificativi, estintivi o impeditivi. Tuttavia, nei giudizi di anatocismo tale regola è disattesa dal momento che i giudici, sovente, adottano provvedimenti che, di fatto, invertono l’onere della prova. In particolare si fa riferimento all’ordine giudiziale di esibizione della documentazione contabile disciplinato dall’art.210 c.p.c..
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