Blog

31 agosto 2011

Prime valutazioni sulla legittimità costituzionale della mediazione

Archiviato in:  News da staff  alle  12:41

Segnaliamo il provvedimento pubblicato da Il caso.it con il quale  il Tribunale di Lamezia Terme ha esaminato alcune problematiche relative alla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n.28 del 2010, parzialmente entrata in vigore a partire dal 21 marzo 2011.

Il Tribunale, conformandosi all’orientamento seguito già da altri giudici di merito, ha sostenuto che la mediazione obbligatoria debba considerarsi condizione di procedibilità per i giudizi con riferimento ai quali la notifica dell’atto di citazione sia giunta a buon fine  a partire dal 21 marzo 2011. Ai fini dell’ obbligatorietà della mediazione , dunque, rileva solo la data in cui la notifica si perfeziona.

Il Tribunale, poi,  ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria sollevata dall’attore. In particolare, il Giudice  ha osservato che la mediazione obbligatoria non configura un’ illegittima ipotesi di giurisdizione condizionata e, dunque, non contrasta con l’art.24 Cost., in quanto rappresenta un onere conforme al principio di ragionevolezza e giustificato dalla necessità di salvaguardare interessi generali.

Il Giudice di Lamezia Terme ha ritenuto manifestamente infondata anche la censura relativa alla violazione del diritto alla difesa tecnica. La circostanza che il d.lgs. n.28 del 2010 non sancisca  l’obbligo dell’assistenza di un difensore durante la procedura di mediazione, secondo il provvedimento che si segnala, non reca nocumento alle parti alle quali, esattamente come nell’arbitrato, non è vietato avvalersi di un avvocato.

Infine, secondo il Tribunale di Lamezia Terme non è fondata nemmeno la censura relativa all’eccesso di delega legislativa. Nonostante la legge delega non avesse previsto l’obbligatorietà della mediazione, l’opzione legislativa è ritenuta legittima in quanto ragionevole e coerente con la tradizione porcessuale italiana.

26 agosto 2011

La notifica presso la Filiale dell’Istituto di Credito

Archiviato in:  News da staff  alle  11:11

Pubblichiamo un provvedimento del Tribunale di Benevento e, in particolare, della dott.ssa Floriana Consolante, che affronta il problema, ampiamente discusso, della validità della notifica effettuata presso la Filiale dell’Istituto di Credito anzichè presso la sua sede legale. Il provvedimento è stato reso in un giudizio  proposto per la restituzione di somme, in cui un Istituto di Credito è rimasto contumace a seguito della notifica dell’ atto di citazione effettuata presso una propria filiale. Costituitosi in giudizio all’udienza nella quale il Giudice avrebbe dovuto conferire incarico al perito contabile, l’ Istituto di Credito ha eccepito la nullità della notifica e ha chiesto di essere rimesso in termini, non solo ai fini istruttori, ma anche con riferimento alle eccezioni non rilevabili d’ufficio (in particolare all’eccezione di prescrizione). Il Giudice, dunque, con specifica motivazione, ha statuito che per giurisprudenza di legittimità consolidata, con riferimento alle persone giuridiche private, le notificazioni vanno effettuate presso la sede legale ed effettiva “con la conseguenza che è viziata da nullità la notifica eseguita presso un ufficio distaccato o periferico, privo di autonomia e soggettività distinta, restando a tal fine del tutto irrilevante che gli organi preposti a detto ufficio periferico siano muniti del potere di rappresentanza processuale“. Dal provvedimento, dunque, si evince l’irrilevanza dell’eventuale qualifica institoria in capo al direttore di filiale. Va osservato, inoltre, che il Giudice ha fissato una nuova udienza di prima comparizione e trattazione della causa, in tal modo, consentendo all’Istituto di Credito convenuto di proporre ritualmente le eccezioni non rilevabili d’ufficio.

1 ottobre 2010

Consulenza tecnica di parte e ricorso per revocazione ex art.102 l.f.

Archiviato in:  News da admin  alle  10:51

Pubblichiamo una interessante sentenza con la quale il Collegio preposto ai fallimenti presso il Tribunale di Benevento si è pronunciato in merito ad un ricorso in revocazione proposto dalla curatela di un fallimento ai sensi dell’art.102 l.f.

La sentenza n.1312/2010 ha rigettato il ricorso precisando che tale strumento è funzionale alla correzione di errori attinenti alla sussistenza del credito ammesso al passivo del fallimento oppure relativi alla determinazione del quantum del medesimo credito. La norma dell’art.102 l.f. stabilisce le condizioni per conseguire la revocazione del decreto del Giudice Delegato di ammissione al passivo del credito, precisando che, a tal fine, è necessario che ricorra un errore scaturito da un vizio di percezione della realtà fattuale e che tale vizio sia ricollegabile a falsità, dolo, errore essenziale ovvero ignoranza di documenti decisivi successivamente rinvenuti, prima ignorati.

Nel caso di specie il collegio ha escluso espressamente che la consulenza tecnica commissionata dalla curatela del fallimento per ricostruire il credito della Banca ammesso al passivo potesse rappresentare un documento nuovo. In realtà, gli unici documenti fondanti le valutazione del Giudice delegato erano gli estratti conto già disponibili sin dal deposito della domanda di insinuazione al passivo. Peraltro, non si ritiene configurabile nemmeno un errore di valutazione del Giudice che possa giustificare la revocazione; infatti, nel caso di specie, eventualmente, ricorreva solo un inesatto apprezzamento del materiale probatorio.

Newer Posts »