Riteniamo utile pubblicare e dare visibilità ad alcune recenti sentenze con le quali i giudici di merito, rispettivamente, di Torino e di Novara si sono pronunciati sull’individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione per la restituzione di somme che risultano addebitate per interessi anatocistici.
La sentenza n.5671/07 del Tribunale di Torino dispone espressamente che il termine di prescrizione deve essere calcolato a partire da ciascun singolo addebito che si ritenga illegittimamente operato. Dalla chiara lettera dell’art.2935 c.c. l’organo giudicante deduce la piena legittimazione all’azione di ripetizione da parte del correntista a partire dal momento in cui l’indebito pagamento si è verificato. Similmente ha deliberato il Tribunale di Napoli nella persona del giudice Dottor Giulio Cataldi nella sentenza depositata in data 26.11.2007.
Anche la sentenza n.52/08 del Tribunale di Novara riconosce che il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione coincide con il momento in cui l’indebito pagamento si è verificato; tuttavia, il Giudice limita l’applicabilità di tale regola solo al correntista, escludendo che possa essere estesa al fideiussore la cui obbligazione di garanzia diviene effettivamente esigibile solo al momento in cui la banca abbia revocato gli affidamenti concessi al debitore principale e sia receduta dal contratto di credito in essere. Pertanto, è solo dal momento in cui la banca esige il pagamento del saldo debitore finale che il fideiussore è posto concretamente in grado di far valere le eccezioni già spettanti al correntista e comincia a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto allo scorporo di interessi addebitati illecitamente in conto.
Continuiamo la riflessione sul tema dell’anatocismo bancario dando spazio alla sentenza n.341 del 2007 con la quale la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla legittimità costituzionale dell’art.25 2° comma, del d.lgs. n. 342/1999.
Tale disposizione normativa, modificando l’art. 120 del d.lgs. n. 385/1993, vi ha inserito un 2° comma che recita: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”. L’art.120 del TUB, in buona sostanza, costituisce la base normativa della delibera del 9 febbraio 2000 con la quale il CICR ha disposto che, a far data dal 1.07.2000, è legittimo pattuire in sede contrattuale la capitalizzazione degli interessi purchè sia rispettata la medesima periodicità sia per gli interessi debitori, sia per gli interessi creditori.
La sentenza è indubbiamente molto interessante per coloro che si occupano della tematica dell’anatocismo bancario dal punto di vista degli Istituti di Credito. La questione di maggior rilievo sottoposta al vaglio della Corte, infatti, consiste nel valutare se l’introduzione dell’anatocismo bancario nel nostro ordinamento, in deroga al divieto contenuto nell’art. 1283 cod. civ., può trovare copertura, ai sensi dell’art. 76 Cost., nei “principi e criteri direttivi” contenuti nella legge-delega . Dopo aver sommariamente ricostruito il processo che ha condotto all’approvazione della norma dell’art.25 2° comma, del d.lgs. n. 342/1999 e aver analizzato il contenuto della legge delega n. 142/1992 attuativa della direttiva del Consiglio 89/646/CEE, la Corte Costituzionale ha escluso che, nel caso di specie, si possa configurare un eccesso di delega.
La Corte ritiene compatibile con l’art. 76 Cost. l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. L’art.25 2° comma del d.lgs. n. 342/1999, dunque, nasce da un legittimo processo di adeguamento e completamento della disciplina dell’anatocismo bancario operato dal legislatore delegato ed è, pertanto, conforme all’art.76 Cost.
Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito ufficiale della Corte Costituzionale ed è stato commentato da Alessandro Pace, con un interessante contributo dal Titolo “Anatocismo e riserva di legge” pubblicato dal periodico Giurisprudenza costituzionale 2007, fasc. 5 e attualmente in evidenza sul sito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
Inauguriamo la sezione del blog dedicata al tema dell’anatocismo bancario dando nuova visibilità al contributo del prof. Daniele Maffeis dal titolo “BANCHE, CLIENTI, ANATOCISMO E PRESCRIZIONE“. Riteniamo che tale contributo possa rappresentare il punto di partenza ottimale per riflettere ancora sul tema dell’anatocismo bancario e, in particolare, sulla questione della determinazione del dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione decennale fissato per la proposizione dell’azione di restituzione.
Infatti, tale argomento necessita di una attenta ed approfondita riflessione, possibilmente scevra da qualsivoglia pregiudizio negativo verso le Banche. Il contributo cui facciamo riferimento affronta la questione con un approccio equilibrato che tende a contemperare il sacrosanto diritto dei correntisti di tutelare i propri interessi con l’altrettanto inviolabile diritto di difesa delle Banche. Quotidianamente, infatti, verifichiamo che gli strumenti che l’ordinamento giuridico rende disponibili ai correntisti per tutelare i propri diritti sono abusati.
Ci capita di difendere gli istituti bancari in giudizi del tutto pretestuosi intrapresi dai correntisti confidando nell’atteggiamento sovente acritico e gravido di pregiudizio assunto da alcuni giudici. E’ nostra intenzione, dunque, sollecitare un confronto sul tema e uno scambio di sentenze che si allineano alla tesi efficacemente esposta dal prof. Maffeis.