Segnaliamo una pronuncia della Corte d’Appello di Brescia del 16 gennaio del 2008 che è consultabile sul sito www.ilcaso.it nella quale l’organo giudicante con ampia, ineccepibile e articolata argomentazione si pronuncia a favore della decorrenza della prescrizione decennale a partire dalle singole poste di dare e di avere. La Corte osserva che nei contratti di durata vige la regola generale in base alla quale ogni singola prestazione ha una sua autonomia sicchè ognuna di esse resta soggetta alle regole comuni e, quindi, anche a quelle sulla decorrenza della prescrizione.
A tale regola generale che vale, naturalmente, anche per il contratto di conto corrente bancario si può derogare solo nei casi tassativi in cui il legislatore ritenga di incidere su detto meccanismo con regole peculiari. Ebbene, nel caso del contratto di conto corrente bancario non è prevista alcuna deroga e, quindi, data l’autonomia delle singole prestazioni, il termine di prescrizione decennale per l’azione di restituzione dell’indebito decorre a partire da ciascuna posta di dare e di avere.
Siamo lieti di dare visibilità alla sentenza n.80 del 13 Gennaio 2009 con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha affrontato alcune questioni di particolare rilievo per tutti coloro che si occupano di anatocismo.
La Corte è stata chiamata ad esaminare le doglianze mosse da un Istituto di Credito e da una Società a responsabilità limitata avverso una sentenza con la quale il Tribunale, in assenza della documentazione contabile (contratti e estratti conto) si limitava a dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella relativa alla determinazione del tasso d’interesse mediante rinvio agli usi piazza.
La sentenza n.80 acquista una particolare rilevanza, in primo luogo, perché consente che l’attore che non ha depositato gli estratti conto in I grado possa farlo nel secondo grado di giudizio. La Corte d’Appello, infatti, osserva che tali documenti contabili sono indispensabili per la decisione, rinviando alla nota sentenza della Corte di Cassazione n.8203 del 2005.
L’ammissione della produzione degli estratti conto ha indotto la Corte d’Appello a disporre lo svolgimento della CTU. Nel formulare i quesiti per il conferimento dell’incarico al perito, la Corte d’Appello ha mostrato di aderire in maniera chiara a due delle tesi più contestate in materia di anatocismo.
Dalla sentenza si evince che la Corte d’Appello, in primo luogo, si è manifestata favorevole alla tesi in base alla quale il termine di prescrizione decennale dell’azione di restituzione degli interessi decorre dalle singole poste di dare e di avere; pertanto al CTU è stato conferito l’incarico di operare la rielaborazione solo per il decennio antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione.
A ciò si aggiunga che la Corte d’Appello di Napoli, confermando un orientamento che ormai può dirsi consolidato presso tale Giudice, ha mostrato di essere favorevole alla capitalizzazione annuale degli interessi in quanto “rispondente alla condizione di reciprocità richiesta nei successivi interventi legislativi” ovvero nella delibera CICR del 2000.
Pubblichiamo la sentenza n.253 del 2009 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando un orientamento già delineato nella sentenza n.1514 del 2008 si è espressa a favore della applicabilità del meccanismo della capitalizzazione annuale degli interessi. La Corte ha statuito che l’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi trova la propria giustificazione giuridica nel combinato disposto dell’art.2948, n.4 c.c. e dell’art. 1284 cc da cui si evince il principio che il saggio degli interessi è determinato in ragione dell’anno.