Ancora una pronuncia in materia di prescrizione
Il Tribunale di Palmi aderisce all’orientamento seguito da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza di merito che abbiamo già pubblicato nella sezione “anatocismo e prescrizione” con la sentenza del 06.05.2008 con la quale ha espressamente statuito che il termine di prescrizione decennale dell’azione volta ad ottenere la ripetizione degli interessi non dovuti, decorre a partire dal momento stesso in cui la banca addebita sul conto gli importi effetto dell’applicazione della clausola nulla e la circostanza è posta a conoscenza del correntista; in altri termini nel momento della comunicazione dell’estratto conto successivo all’addebito.
Il rapporto costituito per effetto del contratto di conto corrente bancario, infatti, è caratterizzato dall’anticipazione del momento della resa del conto che non avviene con la cessazione del vincolo, bensì con la comunicazione dell’estratto conto. Tale comunicazione pone il correntista nella condizione di prendere atto delle poste di addebito ed accredito sul conto e gli conferisce la possibilità giuridica di far valere i diritti restitutori.
Ribadendo quanto già statuito in una precedente sentenza (Tribunale di Palmi sentenza n.251, del 28.11.2006), dunque, il giudice ha concluso affermando che il mancato esercizio del diritto alla restituzione dell’indebito nel quale si sostanzia il mancato esercizio delle facoltà di verifica e di contestazione delle risultanze dell’estratto conto dà luogo a quello stato di inerzia che è il presupposto della decorrenza del termine prescrizionale.